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Iniziato per AIES l'iter di accreditamento come Società Scientifica presso il Ministero della Salute.

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Nella giornata di oggi il Presidente AIES, Dr. Roberto Romano, ha presentato al Ministero della Salute la documentazione necessaria all'accreditamento dell'Accademia Italiana Emergenza Sanitaria nell'elenco nazionale delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico Scientifiche delle Professioni Sanitarie.


La richiesta di iscrizione avviene in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 24/2017, in particolare all'Articolo 5, che riportiamo in estratto:


Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida


1. Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle prestazioni  sanitarie  con   finalita'   preventive,  diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si attengono,  salve   le   specificita'   del   caso   concreto,   alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'

dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  istituito  e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, e da aggiornare con cadenza  biennale.  In  mancanza  delle  suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si  attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

 

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle  associazioni  tecnico-scientifiche  di cui  al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

  

a)  i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul  territorio nazionale;

b) la costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le  garanzie  da prevedere  nello  statuto  in riferimento  al  libero  accesso   dei professionisti  aventi  titolo  e  alla  loro   partecipazione   alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo  di lucro,  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale   dei  bilanci preventivi,  dei  consuntivi  e  degli  incarichi  retribuiti,   alla dichiarazione  e   regolazione   dei   conflitti   di   interesse   e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento  dei  requisiti  e  le  modalita'   di   sospensione   o cancellazione dallo stesso.

 

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle  stesse  elaborati  dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema  nazionale  per le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti  e  nelle funzioni con decreto del Ministro della salute,  da  emanare,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ((...)) entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel  proprio sito internet  le  linee  guida  e  gli  aggiornamenti  delle  stesse indicati  dal  SNLG,  previa   verifica   della  conformita'   della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,  nonche'  della  rilevanza  delle   evidenze   scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

 

4. Le attivita' di cui al comma 3  sono  svolte  nell'ambito  delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'  disponibili   a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la finanza pubblica.


Come AIES riteniamo questo come un passo fondamentale per la vita associativa, per la sempre maggiore incisività e presenza dell'azione dell'Accademia in termini scientifici, di rappresentatività e politico-professionali.


Un grazie va ai molti che, fino dalla fondazione, hanno lavorato per raggiungere questo obbiettivo e a tutti i Soci che hanno creduto e credono in questo progetto.


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